Art. 5.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

      1. Al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comunque nel rispetto dei termini e delle disposizioni stabilite dalla legge in materia di diritto all'oblio dei soggetti sottoposti a procedimento penale»;

          b) all'articolo 24, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dalla legge in materia di diritto all'oblio dei soggetti sottoposti a procedimento penale»;

          c) all'articolo 27, comma 1, dopo la parola: «consentito» sono inserite le seguenti: «nei limiti previsti dalla legge in materia di diritto all'oblio dei soggetti sottoposti a procedimento penale»;

          d) all'articolo 137, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 si applicano le disposizioni della legge in materia di diritto all'oblio dei soggetti sottoposti a procedimento penale»;

          e) all'articolo 139, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

      «5-bis. Il Garante propone al Consiglio le modificazioni o integrazioni al codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche per l'adeguamento alle disposizioni della legge in materia di diritto all'oblio dei soggetti sottoposti a procedimento penale.
      5-ter. Il Consiglio è tenuto a recepire le modificazioni o integrazioni di cui al comma 5-bis entro sei mesi dalla proposta del Garante.
      5-quater. In caso di mancata adozione da parte del Consiglio delle modificazioni

 

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o integrazioni di cui al comma 5-ter, si applicano le disposizioni del comma 3».